REGOLAMENTO ELETTORALE
Art. 1
Il presente Regolamento disciplina la procedura per il rinnovo degli Organi sociali dell’associazione previsti dallo Statuto dell’Associazione registrato il 2005.
Art. 2(assemblea elettiva)
Prima della scadenza del mandato quadriennale, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea ordinaria con funzione elettiva fissando la data, l’ora ed il luogo della convocazione che in genere dovrà avvenire presso la sede dell’Associazione, secondo la tempistica e le modalità indicate nell’art. 10, comma 1, dello Statuto dell’Associazione.
Art. 3(elettorato attivo e passivo)
I soci maggiorenni al fine di esercitare il diritto all’elettorato attivo e passivo dovranno essere in regola con la quota annua, regolarmente tesserati alla FISI e non dovranno trovarsi nelle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 13 dello Statuto dell’Associazione.
Art. 4(Commissione elettorale e votazioni)
Le operazioni elettorali sono effettuate a cura di una apposita Commissione elettorale nominata dal Consiglio Direttivo. La Commissione elettorale è composta da 3 Soci effettivi (presidente e due scrutatori), con esclusione dei componenti degli organi sociali uscenti, in regola con il pagamento delle quote sociali per l'anno in cui si svolgono le elezioni. La Commissione Elettorale è fornita di un elenco nominativo degli elettori aventi diritto al voto. Sull'elenco, a fianco del nome dell'elettore, è apposta l'indicazione che lo stesso ha votato.
La Commissione Elettorale predispone le schede, controlla le liste dei candidati, accerta e pubblica i risultati finali.
Ogni gruppo di almeno 10 soci effettivi può presentare al Comitato elettorale, almeno 05 giorni prima della data fissata per le elezioni, una lista di nove candidati soci effettivi per il Consiglio Direttivo ed una lista di tre candidati per il Collegio dei Revisori. Alla lista dovrà essere allegata l'accettazione scritta dei candidati. Oltre ai candidati per il Consiglio Direttivo dovrà essere presentata una lista per l’incarico di Presidente che parimenti dovrà dichiarare in forma scritta l’accettazione. Possono candidarsi i soci con un anzianità di almeno due anni, tenendo in considerazione l’anno in corso e l’anno precedente.
Le liste dei candidati, dopo essere state convalidate dalla Commissione Elettorale, devono essere portate a conoscenza degli elettori, a cura della Commissione, mediante affissione presso la sede sociale nonché con forme di pubblicità effettivamente disponibili (es., sito dell’associazione), almeno 4 giorni prima della data fissata per le elezioni.
La votazione avviene su schede, predisposte a cura del Comitato elettorale, in cui sono indicate, con numerazione, le liste, ciascuna con i nominativi dei candidati elencati in ordine alfabetico. Ogni socio effettivo può votare per una sola lista di candidati al Consiglio Direttivo e per l’incarico di Presidente.
Il voto va espresso mediante crocetta tracciata in corrispondenza dell'intestazione della lista preferita nel caso del Consiglio e del nominativo del socio per l’incarico di Presidente. E’ previsto il voto per delega. Ogni socio puo’ rappresentare al massimo un altro socio.
Risulta eletta la lista ed il Presidente che ha riscosso il maggior numero di voti.
Gli elettori, per essere ammessi al voto presso il seggio elettorale, devono esibire la tessera di Socio o essere riconosciuti da almeno un membro del seggio.
Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori. Su ogni questione o contestazione decide il Presidente del seggio; della decisione, su richiesta dei membri del seggio, si deve dare atto nel verbale di cui al successivo punto.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, viene redatto un verbale, controfirmato dallo stesso e dagli scrutatori; sul verbale deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.
Il Comitato elettorale decide in via definitiva sulle contestazioni sollevate in sede di votazione o di scrutinio.
Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati delle elezioni, provvede alla proclamazione provvisoria dei membri del Comitato Direttivo e del Presidente. L’esito delle votazioni sarà portato a conoscenza degli elettori mediante affissione presso la sede sociale nonché con le forme di pubblicità effettivamente disponibili (es.sito dell’associazione).
Trascorsi tre giorni dalla data di affissione, senza che siano pervenuti reclami da parte degli elettori, il Comitato Elettorale procede alla proclamazione definitiva degli eletti, che sono effettivamente immessi nelle relative funzioni il giorno successivo.
Ove invece siano pervenuti reclami, il Comitato elettorale provvede al loro esame entro le 24 ore successive, esponendo in apposito verbale le conclusioni alle quali è pervenuto.
Il Comitato elettorale, al termine delle operazioni di cui sopra, provvede a sigillare in un unico plico il materiale, che viene conservato, per almeno tre mesi, presso la Segreteria dell'Associazione, dopo di che può essere distrutto alla presenza di due membri dei nuovi organi.
Campobasso, 30 novembre 2008
IL CONSIGLIO DIRETTIVO